Art. 4
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi
Sono iscritti alla Gestione marittimi:
a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
b) le persone assunte con contratto scritto che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, aventi le caratteristiche di cui all' del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, purchè siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria;
c) i piloti;
d) i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi, domestici borghesi e panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
e) il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui all' del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall' della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;
g) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;
h) gli allievi imbarcati sulle navi adibite a corsi pratici per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ovvero di radiotelegrafia.
Storico versioni
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