Art. 21
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilità alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La domanda di pensione di cui all' si intende rivolta anche al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i nominativi dei marittimi dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.
Quando si verifichi l'ipotesi del precedente comma, l'istituto accerta, anche inidipendentemente dalla domanda dell'interessato, l'esistenza dell'invalidità ai sensi dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Qualora sia accertata l'invalidità predetta e semprechè intervenga la liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, le relative quote di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, da attribuire alla Gestione marittimi ai sensi del precedente , avranno la stessa decorrenza della pensione marittimi.
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