Art. 25
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato
L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è tenuta a versare, con le stesse modalità previste per i marittimi imbarcati sulle navi mercantili nazionali, i contributi dovuti a norma del precedente prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi, riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, l'azienda provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa.
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