Art. 26

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Condizioni per il pensionamento e determinazioni dei servizi utili a pensione Il personale di cui al precedente ha diritto alla pensione ed alle relative maggiorazioni previste dalla presente legge a carico della Gestione marittimi quando cessi in via definitiva dallo imbarco sulle navi delle Ferrovie dello Stato e sia in possesso dei requisiti di pensionabilità stabiliti dal precedente . La pensione compete anche ai familiari dell'iscritto quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti. Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di navigazione compiuti per conto delle Ferrovie dello Stato. Sono esclusi dal computo dei servizi utili i periodi di servizio militare svolto a terra o con imbarco su navi militari e ogni altro servizio figurativo, se i servizi stessi siano stati computati per la pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato o a carico dello Stato o per la determinazione di altro trattamento pensionistico. I periodi di imbarco su navi militari sono, tuttavia, considerati validi secondo le norme vigenti, ai fini del diritto a pensione, ma non per la determinazione della misura della pensione medesima.
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 26 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo