Art. 26
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Condizioni per il pensionamento e determinazioni dei servizi utili a pensione
Il personale di cui al precedente ha diritto alla pensione ed alle relative maggiorazioni previste dalla presente legge a carico della Gestione marittimi quando cessi in via definitiva dallo imbarco sulle navi delle Ferrovie dello Stato e sia in possesso dei requisiti di pensionabilità stabiliti dal precedente .
La pensione compete anche ai familiari dell'iscritto quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti.
Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di navigazione compiuti per conto delle Ferrovie dello Stato.
Sono esclusi dal computo dei servizi utili i periodi di servizio militare svolto a terra o con imbarco su navi militari e ogni altro servizio figurativo, se i servizi stessi siano stati computati per la pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato o a carico dello Stato o per la determinazione di altro trattamento pensionistico.
I periodi di imbarco su navi militari sono, tuttavia, considerati validi secondo le norme vigenti, ai fini del diritto a pensione, ma non per la determinazione della misura della pensione medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-27;658#art-26