Art. 30

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato Tutte le pensioni in atto corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato e ai loro superstiti, liquidate in base alle norme abrogate con la presente legge, sono sottoposte a revisione e riliquidate a seconda della decorrenza, in base alle disposizioni previste nell' ovvero con l'applicazione delle norme di cui agli e delle norme di cui all' della presente legge. Qualora l'importo della quota di pensione da corrispondere al marittimo ai sensi del precedente comma risulti inferiore al trattamento in atto, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento stesso ma la differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale, non riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti e riversibile secondo le vigenti disposizioni. La quota di pensione corrispondente ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato resta in tal caso acquisita alla Gestione marittimi.
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 30 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo