Art. 34

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo La Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti rimborseranno allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versati dalla Amministrazione militare marittima. Parimenti le Gestioni predette rimborseranno allo Stato i contributi versati a favore dei sottufficiali volontari raffermati, di cui all' della legge 10 giugno 1964, n. 447, che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio ovvero che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato, a norma degli e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599. L' della legge 27 novembre 1956, n. 1368, è abrogato.
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