Art. 39

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere. Se il marittimo italiano che abbia versato i contributi per i periodi di navigazione su navi straniere o per servizi di pilotaggio in acque straniere non consegua il diritto alla pensione prevista dal precedente articolo 13, i periodi stessi sono considerati utili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e ciò anche quando l'iscritto non abbia mai contribuito all'assicurazione stessa. In tale caso la Cassa nazionale per la previdenza marinara verserà l'assicurazione obbligatoria, per i periodi ed i servizi di cui al primo comma, i contributi base e per il Fondo di adeguamento che sarebbero stati dovuti alla citata assicurazione, in relazione alla retribuzione percepita dagli interessati in base alla quale è stato versato il contributo secondo le disposizioni del precedente . I periodi di contribuzione di cui agli sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ancorchè l'iscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima. La prosecuzione volontaria non è ammessa se l'iscritto abbia diritto alla liquidazione della pensione marittima ovvero sia in atto soggetto ad altre forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure fruisca di altro trattamento di pensione. Ai fini previsti dai precedenti commi, i servizi di pilotaggio, riscattati ai sensi dell', si computano per l'intera loro durata. Se l'iscritto consegua il diritto alle prestazioni della assicurazione obbligatoria, la Gestione marittimi provvede al trasferimento alla predetta assicurazione dei contributi calcolati nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo.
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