Art. 38
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Effetti del riscatto della navigazione straniera
Gli effetti del riscatto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se il pagamento del contributo sia effettuato entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, del relativo ammontare.
Qualora il pagamento della somma dovuta sia effettuato dopo sei mesi dalla data della richiesta, ma non oltre un anno dalla data stessa, gli effetti del riscatto decorrono dalla data del versamento.
Trascorso un anno dalla data di comunicazione, il marittimo è considerato decaduto dalla concessione se non abbia effettuato il versamento della somma dovuta, ma può presentare una nuova domanda per gli stessi servizi, purchè non sia scaduto il termine di due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.
Se nei termini sopra previsti il marittimo non effettui il pagamento dell'intero contributo dovuto, i pagamenti parziali saranno imputati a copertura dei periodi di navigazione più remoti corrispondenti ai versamenti effettuati.
Le modalità per il versamento del contributo di riscatto, previste dal presente articolo, si applicano anche alle domande di riscatto avanzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè presentate entro il termine previsto dall' del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, considerando le domande stesse come se presentate nel giorno di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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