Art. 43

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione I periodi di servizio militare non coperti da contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal precedente articolo 13 purchè: a) durante i periodi stessi l'iscritto non abbia contribuito a fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dalla predetta assicurazione; b) i periodi stessi non siano riconosciuti utili ai fini di una pensione a carico dello Stato, di altri enti pubblici ovvero di fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 43 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo