Art. 46
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964
Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi decorrenza dal 1 gennaio 1965 in poi - escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito del decesso dell'assicurato avvenuto prima del mese di dicembre 1964 o del titolare della pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 - sono riliquidate, con riferimento alla tabella G. M.
n. 1 annessa alla presente legge, ai sensi del precedente articolo 13, con effetto dalle rispettive decorrenze.
La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di lavoro prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata secondo le disposizioni di cui al successivo .
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui all'.
La sostituzione di cui al precedente opera dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a questa data sussistano i requisiti per la liquidazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ovvero dalla data successiva in cui suddetti requisiti risultino maturati, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.
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