Art. 49

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Miglioramenti delle pensioni ai superstiti Le pensioni indirette e di riversibilità a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 o anche decorrenza posteriore purchè il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 - nonchè i supplementi indiretti e di riversibilità, costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi dell' del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e dell' della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell' della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di riversibilità e i limiti di età per i figli, con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti della pensione. L'importo delle pensioni e dei supplementi, ricostituiti ai sensi del precedente comma, è aumentato del 20 per cento e conglobato, purchè liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento: 1) con i supplementi indiretti e di riversibilità liquidati ai sensi, rispettivamente, degli del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; 2) con l'importo delle pensioni supplementare e dei supplementi indiretti e di riversibilità liquidati, rispettivamente, ai sensi degli della legge 12 agosto 1962, n. 1338: 3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo. L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra è integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi indiretti e di riversibilità da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma. L'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra è a carico della Gestione marittimi sino alla data in entrata in vigore della presente legge.
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