Art. 54
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 apr 1973
Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946.
I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti fra il 1 gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione purchè:
1) conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;
2) l'inabilità al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;
3) non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di riversibilità a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;
4) non abbiano contratto matrimonio.
La pensione è liquidata ricostituendo, ai sensi degli della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso.
La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda è presentata alla Gestione marittimi e può essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.
La facoltà prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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