Art. 55

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara è organizzata con il sistema della ripartizione. Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all' del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109. Le attività e le passività appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell' del citato testo unico sono devoluti alla Gestione marittimi e se ne terrà conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo , salvo le diverse destinazioni della presente legge. Presso la Gestione predetta è costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione marittimi. Alla data predetta la speciale riserva deve essere pari a lire 1.000 milioni da computare ai fini della determinazione del disavanzo patrimoniale ammortizzabile ai sensi del successivo . Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione marittimi. A tal fine si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall' del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 55 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo