Art. 51

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione Le riserve corrispondenti alla quota base delle pensioni poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a seguito di quanto previsto nei precedenti , s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione delle somme accumulate per la copertura delle pensioni vigenti nel Fondo di capitalizzazione della Gestione marittimi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
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