Art. 20

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima. Qualora i contributi versati o accreditati a favore del pensionato nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purchè l'iscritto abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 5 luglio 1939, numero 1272. La pensione complementare non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite per la pensione supplementare di cui all' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ivi inclusa quella di cui all' della legge 21 luglio 1965, n. 903. La Gestione marittimi si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi valutati ai fini della pensione della gestione medesima. Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti risulti determinato anche da contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione marittimi, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati o accreditati alla predetta assicurazione con riferimento ai periodi valutati ai fini della Gestione marittimi ed i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione. La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione marittimi, se a tale data l'iscritto ha diritto alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 20 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo