Art. 2

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Poteri del Comitato amministratore Il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 delibera: 1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara; 2) sulla formazione dei bilanci annuali; 3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni relativi alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale; 4) sull'impiego dei fondi, in conformità delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo. Il Comitato amministratore esprime pareri sulla determinazione della misura dei contributi dovuti alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale ed in ogni altro caso previsto dalla presente legge.
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