Art. 1

In vigore dal 28 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, per effetto del quale le variazioni del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo adeguamento pensioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria è stato elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1976, dal 21,50 per cento al 23,50 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento del 2 per cento, di cui l'1,65 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,35 per cento a carico del lavoratore; Considerato, altresì, che, per effetto del combinato disposto dell'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sopra indicati, si rende necessario procedere alla variazione, con decorrenza dal 1 gennaio 1976, del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in misura pari all'aumento percentuale del contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti; Tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, n. 1044, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1977, atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 35; Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro; Decreta: Con decorrenza dal 1 gennaio 1976, il contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato nella misura del 2 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui l'1,65 per cento a carico dell'Azienda e lo 0,35 per cento a carico del personale dipendente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1977 LEONE ANSELMI - LATTANZIO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 6
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-11-22;1148#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. | Portale Normativo