Art. 5
LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27
In vigore dal 1 apr 1973
(Pensione di anzianita).
All', primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è aggiunto il seguente alinea:
"e) le persone di qualsiasi età che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell' del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli della presente legge.
Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorchè l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell' della presente legge.
La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria"
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