Art. 3

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

In vigore dal 1 apr 1973
Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione). Per i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata. La liquidazione della pensione ai sensi della vigente legge comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione. Ove, per particolari necessità, l'autorità marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidata la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento complessivo di pensione è sospeso sino a che il marittimo non ne richieda il ripristino con apposita domanda. Il trattamento di pensione è ripristinato, a seguito della domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data di cessazione definitiva della navigazione e la pensione, è riliquidata, ai sensi dell', della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall' della presente legge, sulla base delle tabelle di retribuzioni vigenti a detta data, se il trattamento risulti più favorevole per l'iscritto, a condizione che la navigazione effettuata successivamente alla liquidazione della pensione abbia una durata complessiva non inferiore ad un anno. In caso contrario, concorrendo le indicate condizioni, il trattamento di pensione già liquidato sarà ripristinato con la decorrenza citata, maggiorato di un trentesimo per ogni anno intero di navigazione effettuato dopo il pensionamento, fermo restando il limite massimo stabilito dall' della legge sopra richiamata. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano alla quota di pensione che la Gestione marittimi corrisponde al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell' della legge 27 luglio 1967, n. 658. L' della legge 27 luglio 1967, n. 658 è abrogato.
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LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27 (Art. 3 Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo