Art. 4

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

In vigore dal 1 apr 1973
(Maggiorazione della pensione per differimento). L' della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato. Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformità di quanto disposto dagli della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti a) e b) dell' della legge 27 luglio 1967, n. 658, dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.
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