Art. 9

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

In vigore dal 1 apr 1973
Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658). Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dallo articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La decorrenza della prestazione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purchè le condizioni previste ai punti 1) e 2) dell'articolo 54 sussistessero alla data del decesso del dante causa e quelle indicate nei punti 3) e 4) sussistano alla data di presentazione della domanda. Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa. La relativa prestazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè alla data stessa risultino accertate le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
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