Art. 11
LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27
In vigore dal 1 apr 1973
Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei
contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi).
A decorrere dal 1 gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Dal 1 gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.
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