Art. 14
LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27
In vigore dal 1 mar 1980
(Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo).
Il contributo straordinario a carico dello Stato di lire 10.000 milioni, previsto, per il periodo 1967-1972, in favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall', terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, modificato dall' della legge 28 marzo 1968, n. 479, è concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anche per il successivo quinquennio 1973-77 ed è corrisposto, in ragione di lire 2.000 milioni, per ciascuno degli anni compresi nell'indicato periodo. Il suddetto contributo è elevato, per ciascun anno del biennio 1976-77, a lire 2.400 milioni ed è esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti.
L'aliquota contributiva da applicarsi per la categoria di cui al precedente comma e per le gestioni assicurative interessate sarà determinata, tenuto conto del concorso statale citato, con la forma e le modalità di cui all', secondo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658.
All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio. (6)
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