Art. 2

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

In vigore dal 1 apr 1973
Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima). A decorrere dal 1 gennaio 1976, la percentuale prevista dall' della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976.
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