Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo IV
Art. 46
AbrogatoCumulo delle posizioni assicurativo costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara - Liquidazione delle pensioni.
In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-46