Art. 46 · Cumulo delle posizioni assicurativo costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara - Liquidazione delle pensioni.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo IV

Art. 46

Abrogato62 / 88

Cumulo delle posizioni assicurativo costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara - Liquidazione delle pensioni.

In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-46