DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 66·7 febbraio 1951
Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Vigente dal 16 agosto 1954 26 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvediment
Art. 2Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e costituito l'Ente per la colon
Art. 3L'Ente ha sede in Roma ed è persona giuridica di diritto pubblico. Il Ministero dell'agric
Art. 4L'Ente è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente delle Repubblic
Art. 5Il presidente dell'Ente è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali
Art. 6Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono e
Art. 7Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente. Per la validità delle adun
Art. 8Il Consiglio dell'Ente dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presid
Art. 9Le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: a), e), f), g), i), l), m), n), o),
Art. 10Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni ammini
Art. 11Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
Art. 12Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Ente p
Art. 13Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci, sono determinati
Art. 14Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio si
Art. 15All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 200 milioni di cui 150 milioni a