Art. 4
In vigore dal 28 feb 1951
L'Ente è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente delle Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.
Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente.
Egli, ove non ne venga autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà far parte del Consiglio di amministrazione di società od enti che operano nel Lazio, nella Toscana o nell'Abruzzo e Molise.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-4