Art. 2

In vigore dal 28 feb 1951
Ai sensi dell' della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e costituito l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, con lo scopo di esercitare nel territorio indicato nell' del presente decreto, le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini nonché le altre funzioni previste dalla legge.
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