Art. 5
In vigore dal 28 feb 1951
Il presidente dell'Ente è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-5