Art. 3

In vigore dal 28 feb 1951
L'Ente ha sede in Roma ed è persona giuridica di diritto pubblico. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'Ente e ne coordina le funzioni ed i compiti.
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Art. 3 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. — Testo vigente | Portale Normativo