Art. 8
In vigore dal 28 feb 1951
Il Consiglio dell'Ente dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.
Il parere del Consiglio è obbligatorio, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto:
a) sullo statuto dell'Ente e sulle sue eventuali modifiche;
b) sul regolamento organico, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;
c) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra, introdurre durante il corso dell'esercizio;
d) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;
e) sulle direttive per la trasformazione fondiaria;
f) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente ;
g) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni;
h) sulle domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;
i) sui contratti od assunzioni di spese per un importo superiore ai dieci milioni, nonché sull'acquisto o alienazione di beni immobili;
l) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;
m) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento di terreni assegnati;
n) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;
o) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell' della legge 12 maggio 1950, n. 230;
p) sulle domande di derivazione d'acqua:
q) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;
r) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;
s) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-8