Art. 13

In vigore dal 28 feb 1951
Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci, sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.
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Art. 13 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. — Testo vigente | Portale Normativo