Art. 18
In vigore dal 28 feb 1951
Il versamento all'Ente delle somme ad esso assegnate verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi, in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, dagli Ispettorati compartimentali agrari per il Lazio, per la Toscana e per l'Abruzzo e Molise, secondo la rispettiva competenza.
I certificati relativi alla gestione per il Fucino dovranno essere vistati, per approvazione dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di autorizzare per ciascuna delle due gestioni l'anticipazione all'Ente: all'atto della costituzione, del 20% delle somme assegnate per l'esercizio 1950-1951;
all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, dei 20% delle somme assegnate per l'esercizio stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-18