Art. 23

In vigore dal 28 feb 1951
Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'Ente, nel termine indicato nell' della legge 12 maggio 1950, n. 230.
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Art. 23 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. — Testo vigente | Portale Normativo