Art. 25

In vigore dal 28 feb 1951
Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Ente ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall' della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.
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Art. 25 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. — Testo vigente | Portale Normativo