Art. 21
In vigore dal 28 feb 1951
L'Ente svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità.
Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, corredate del parere del Consiglio, per l'approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-21