Art. 16
In vigore dal 28 feb 1951
Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nella Maremma tosco-laziale:
a) con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi all'Ente stesso per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di sette miliardi prevista dal terzo comma dell' della legge 31 ottobre 1950, n. 841;
b) per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto secondo le norme del quarto comma del citato , con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-16