Art. 16

In vigore dal 28 feb 1951
Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nella Maremma tosco-laziale: a) con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi all'Ente stesso per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di sette miliardi prevista dal terzo comma dell' della legge 31 ottobre 1950, n. 841; b) per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto secondo le norme del quarto comma del citato , con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
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Art. 16 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. — Testo vigente | Portale Normativo