Art. 12
In vigore dal 28 feb 1951
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Ente può essere incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento di breve durata per il compimento degli atti urgenti di semplice amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-12