Art. 15
In vigore dal 28 feb 1951
All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 200 milioni di cui 150 milioni a carico della somma destinata all'Ente medesimo a norma del successivo , lettera a) e 50 milioni a carico della somma destinata all'Ente stesso a norma del successivo , lettera a).
L'Ente terrà due gestioni distinte: una per la Maremma tosco-laziale ed una per il Fucino.
In sede di bilancio preventivo sarà stabilito in quale proporzione le spese generali dell'Ente saranno ripartite tra le due gestioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-15