Art. 14

In vigore dal 28 feb 1951
Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I membri effettivi saranno designati, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro ed uno dalla Corte dei conti; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e i singoli membri possono essere riconfermati. Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1 ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati, per l'approvazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il mese di agosto, il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-14

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