Art. 10
In vigore dal 28 feb 1951
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.
Ha facoltà di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-10