Art. 11
In vigore dal 28 feb 1951
Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio.
Egli interviene senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali.
Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente.
Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Ente o che comunque ne impegnino il patrimonio.
Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati dal comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dei funzionari dell'Ente può essere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-11