Art. 17
In vigore dal 28 feb 1951
Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nel territorio del Fucino:
a) con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verrà determinata la somma da assegnarsi per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma del citato ;
b) per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente all'Ente secondo le norme del primo comma del ripetuto , verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-17