Art. 17

In vigore dal 28 feb 1951
Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nel territorio del Fucino: a) con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verrà determinata la somma da assegnarsi per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma del citato ; b) per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente all'Ente secondo le norme del primo comma del ripetuto , verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-17

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