Art. 20
In vigore dal 28 feb 1951
Si applicano a favore dell'Ente le agevolazioni fiscali previste per gli atti e contratti compiuti dall'Opera per la valorizzazione della Sila, dagli della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-20