Art. 20

In vigore dal 28 feb 1951
Si applicano a favore dell'Ente le agevolazioni fiscali previste per gli atti e contratti compiuti dall'Opera per la valorizzazione della Sila, dagli della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-20

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