Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 28 feb 1951
Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci, sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-13