Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 feb 1951
L'Ente ha sede in Roma ed è persona giuridica di diritto pubblico. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'Ente e ne coordina le funzioni ed i compiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;66#art-3