Art. 1
In vigore dal 21 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951,
n. 66;
Udito il parere, in data 26 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Cerchio (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 775.66.20, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Cerchio (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 775.66.20, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;906#art-1