Art. 1

In vigore dal 21 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66; Udito il parere, in data 26 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nei comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 2302.22.90, nei confronti di, Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese, fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nei comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 2302.22.90, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese, fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;908#art-1

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