Art. 1
In vigore dal 15 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66;
Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), della superficie di ettari 598.23.10, nei confronti di Corsini Andrea-Carlo fu Tommaso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È ordinata, a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la occupazione d'urgenza da parte dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, dei terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), della superficie di Ha. 598.23.10, compresi nel piano particolareggiato d'espropriazione, pubblicato dallo stesso Ente nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;928#art-1